Art. 2.
(Caratteristiche dell'imposta).

      1. L'imposta si applica a tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea.
      2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, che comportano scambio di valute.
      3. L'aliquota dell'imposta è fissata, per ciascuna delle parti, in misura non inferiore allo 0,1 per cento del valore della transazione effettuata.
      4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.